Le società possono dedursi fiscalmente i compensi degli amministratori qualora ricorrano le seguenti condizioni:
Il compenso deve essere stato deliberato dall’assemblea dei soci e risultare da apposito verbale. Come da recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24562 del 09/08/2022), il difetto di delibera assembleare sulla determinazione del compenso degli amministratori può essere sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenete detta voce;
Il compenso deve essere congruo con l’attività svolta nell’impresa. Pertanto l’amministrazione finanziaria ha il potere di disconoscere la deducibilità dei compensi amministratori quando questi sono “sproporzionati ed eccessivi”. L’onere della prova, in tal senso, spetta al contribuente;
I compensi sono deducibili in base al criterio per cassa dove è applicabile o meno il criterio della cassa allargata in base alla diversa qualificazione di tale reddito.
Nello specifico i compensi amministratori possono essere identificati alternativamente come segue:
- Come regola generale, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientranti nelle cd. “collaborazioni coordinate e continuative”. Di conseguenza è applicabile il criterio della cassa allargata, con una deduzione del costo nell’anno qualora il pagamento sia avvenuto entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Dal disposto del co. 5 art. 95 TUIR, risultano deducibili secondo il principio di cassa allargata i soli compensi erogati agli amministratori, non anche i contributi previdenziali a carico della società;
- In via eccezionale, qualora l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali della professione, questi sono identificati come reddito di lavoro autonomo e, pertanto, non è applicabile il criterio di cassa allargata bensì la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell’esercizio (entro il 31/12/n).
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