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  • Writer's pictureCiari Associati S.t.p. - S.r.l.

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Le società di persone godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui i creditori sociali possono aggredire anche il patrimonio personale dei soci.

L’unica forma di tutela patrimoniale riconosciuta al socio è il beneficio di escussione: il creditore può rivolgersi indifferentemente alla società oppure a uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili. Quest’ultimo potrà domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni facenti parte del patrimonio sociale sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, ai sensi dell’art. 2268 c.c..

Tali beni comprendono:

- Denaro;

- Crediti;

- Beni di pronta e facile convertibilità in denaro.

Si esclude che i beni immobili rientrino tra quelli che il socio può indicare al creditore ai sensi dell'art. 2268 c.c., in virtù del fatto che la procedura esecutiva che consentirebbe al creditore di soddisfarsi non è di rapida attivazione.

Ricordiamo che alla base dell’autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone, risiede il fatto che i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi. Per “illimitatamente e solidalmente” si intende che i terzi creditori possono rivolgersi a uno qualsiasi dei soci e pretendere che quest’ultimo paghi non la sua singola quota di competenza, bensì l’intero importo del debito in questione. Sarà poi il singolo socio, una volta pagato l’intero debito, a rivolgersi agli altri soci per richiedere che gli venga restituita la parte del debito non di sua competenza.

In questa sede è necessario precisare come l’autonomia patrimoniale imperfetta risulta tale verso l’esterno ma non sempre verso l’interno. In altre parole, il socio della società di persone risponderà sempre con il proprio patrimonio personale nei confronti dei creditori sociali, però internamente alla società il legislatore ammette che i soci limitino la loro responsabilità tramite accordi tra di essi (ad esempio un socio può accordarsi con gli altri affinché risponda ai debiti nel limite del suo conferimento). Il socio che abbia limitato la sua responsabilità internamente alla società e che venga chiamato da un creditore a pagare il dovuto, sarà costretto ad adempiere a quanto dovuto (non potendo far valere esternamente tale patto) avendo, però, nei confronti degli altri soci un diritto di regresso sula base dei patti tra di loro intercorsi.

In merito al diritto agli utili, ai sensi dell’art. 2262 c.c. il legislatore ha previsto che <<salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del rendiconto>>. Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato all’approvazione del rendiconto (Cass. 4 luglio 2018 n. 17489, Cass. 31 dicembre 2013 n. 28806 e Cass. 17 febbraio 1996 n. 1240). In aggiunta, il dettato normativo stabilisce che ogni socio ha diritto di partecipare alla distribuzione degli utili (e alla partecipazione alle perdite) sulla base delle proprie quote partecipative.

L’approvazione del rendiconto deve avvenire all’unanimità dei soci. Nel caso in cui un socio si rifiuti di approvare il predetto rendiconto e ciò determina un insanabile dissidio tra i soci, la società deve essere sciolta a causa dell’impossibilità del raggiungimento dell’oggetto sociale.

Infine la normativa non disciplina espressamente l’ipotesi della cessione delle quote nelle società di persone, ma è pacifico che, nel silenzio del contratto sociale, tale cessione può avvenire solo con il consenso di tutti i soci.


CIARI & ASSOCIATI S.T.P. - S.R.L.



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