In considerazione della mancanza di un organo di controllo e della responsabilità illimitata e solidale, i soci non amministratori delle società di persone godono di una serie di diritti di controllo sulla gestione sociale disciplinati dall’art. 2261 c.c. quali:
1) Diritto all’informazione, cioè ottenere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, sia in generale sia su specifiche operazioni. L’esercizio del diritto in commento non richiede il rispetto di specifiche formalità e può essere effettuato in qualsiasi momento;
2) Diritto all’ispezione, ovvero consultare i documenti relativi all’amministrazione.
La giurisprudenza ha specificato che tale diritto comprende quello di:
- Prendere visione degli atti accertativi emessi dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società e degli eventuali documenti giustificativi in possesso di quest’ultima (cfr. Cass. 18 febbraio 2020 n. 3980);
- Consultare ogni documento relativo all’amministrazione della società e ogni altra scrittura ausiliaria, obbligatoria o facoltativa (es: fatture, estratti conto, contratti, corrispondenza), atti giudiziari e amministrativi (cfr. Trib. Salerno 18 settembre 2009);
- Estrarre copia della documentazione consultata (cfr. Trib. Salerno 18 settembre 2009, Trib. Novara 19 dicembre 2009 e Trib. Nocera Inferiore 24 marzo 2009);
- Avvalersi, per la consultazione, di un professionista di fiducia (cfr. Trib. Novara 19 dicembre 2009 e Trib. Piacenza 12 agosto 1994);
- Ispezionare i locali aziendali, purché ciò non sia di ostacolo all’operato degli amministratori e nel rispetto del principio di buona fede e correttezza (cfr. Trib. Salerno 18 settembre 2009).
3) Diritto al rendiconto, cioè avere il rendiconto dell’amministratore al termine di ogni anno.
Il diritto all’informazione e all’ispezione non possono essere né limitati né soppressi dalla maggioranza e neppure dal contratto sociale.
Tali diritti di controllo sono destinati ai soci non amministratori – escludendo, pertanto, quelli che ricoprono il ruolo di amministratori – e si estendono, come riconosciuto dalla giurisprudenza, al socio recedente o agli eredi del socio deceduto con riferimento alle operazioni in corso o a quelle dal cui esito dipenda la responsabilità dell’ex socio o la determinazione del valore della sua quota (Cass. N. 11494 del 12/05/2010).
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