top of page
Search
  • Writer's pictureCiari Associati S.t.p. - S.r.l.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 - PARTE 2 DI 3

Rideterminazione costo terreni e partecipazioni

Viene riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, così come la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Per il 2023 l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva del 16% - con versamento in tre rate annuali di pari importo (15.11.2023 / 15.11.2024 / 15.11.2025) – per le partecipazioni e terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da persone fisiche, ss, ENC, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a condizione che i beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Bonus barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, che hanno potuto fruire di un beneficio del 75%, vengono prorogati fino al 31.12.2025.

Aumento limiti contabilità semplificata

A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).

Affrancamento polizze di assicurazione

Viene prevista la possibilità di affrancare i redditi derivanti dalle polizze di assicurazione vita del ramo I e V. Nel dettaglio, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati possono essere affrancati attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva del 14%.

Detrazione IVA acquisto case ad alta efficienza

Viene reintrodotto il beneficio sull’acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR o dalle imprese costruttrici, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e fruita sotto forma di detrazione.

Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.

Detassazione mance

Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale - impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande - titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d’imposta.

Credito acquisto energia e gas

Esteso al primo trimestre del 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.

Acquisto carburante per attività agricola e della pesca

Esteso al primo trimestre 2023 il riconoscimento di un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre: beneficiari dell’agevolazione sono le imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese agromeccaniche.

Premi di risultato

Ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell’anno 2023.

Bonus psicologo

Viene reso strutturale il bonus psicologo con previsione di un importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dall’anno 2024.

Credito per investimenti in beni materiali 4.0

Prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni con prenotazione entro il 31.12.2022, con riconoscimento del credito nella misura del 40% (fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota che eccede fino a 10 milioni e del 10% per l’importo fino a 20 milioni).

Credito d’imposta per il mezzogiorno e ZES

Il credito per gli investimenti effettuati nel mezzogiorno e nelle ZES viene prorogato al 31.12.2023.

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la misura che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.

Esenzione reddito fabbricati e IMU per immobili distrutti o inagibili

Prorogata l’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016-2017 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per tali immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (qualora i fabbricati siano distrutti e ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici). In materia IMU viene prevista l’esenzione fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre al 31.12.2023.

Credito quotazione PMI

Con riferimento al credito sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI vien prevista la proroga del beneficio al 31.12.2023, nella misura del 50% ma con un massimo importo ampliato a 500.000 euro (in precedenza 200.000 euro).

Aliquota IVA somministrazioni gas e teleriscaldamento

Viene stabilita in via transitoria l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas per combustione ad usi civili ed industriali.

Prodotti per infanzia ed igiene femminile – aliquota IVA

Viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00), i pannolini per bambini, i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

L’aliquota del 5% trova applicazione a tutti i prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.

Pellet - aliquota IVA

Per l’anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l’aliquota IVA del 10%.

Stralcio delle cartelle

Previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione - nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023 - dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo alla data dell’1.1.2023 fino a 1.000,00 euro (importo determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Inoltre sono esclusi dall'annullamento automatico:

1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;

2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

4. le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);

5. l'IVA riscossa all'importazione.

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti possono stabilire di non applicare lo stralcio in questione, tramite apposito provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.


CIARI & ASSOCIATI S.T.P. - S.R.L.



Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page