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  • Writer's pictureCiari Associati S.t.p. - S.r.l.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

La finalità del Codice della Crisi è quello di normare e riorganizzare le varie procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza, contemplando un modello processuale unitario per l’accesso a tali strumenti. In tal senso, il Capo II norma le disposizioni comuni alle varie procedure, stabilendo all’art. 7 co. 1 CCII che le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate nell’ambito di un unico procedimento, il cui principio cardine regolatore è quello della “priorità della trattazione”, come da art. 7 co. 2 CCII. Quest’ultimo articolo introduce il concetto di prevalenza della continuità cioè, in caso di proposizione di più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata. In sostanza, viene data priorità all’esigenza di tutelare la continuità d’impresa rispetto all’alternativa liquidatoria. La soddisfazione di questa esigenza, però, non deve portare a un uso dilatorio e/o pregiudizievole delle procedure negoziali pertanto, sempre ai sensi dell’art. 7 comma 2 CCII, la domanda per accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sarà respinta in caso di:


a) Domanda manifestamente inammissibile;


b) Piano manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;


c) Nella proposta non siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori;


d) Qualora sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.


La verifica della ricorrenza di tali condizioni è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla convenienza (o assenza di pregiudizio) per i creditori.


Per la presentazione della domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore deve depositare in Tribunale la documentazione indicata nell’art. 39 co. 1 CCII:


  • Le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

  • Le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale se questa ha avuto una minore durata;

  • I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

  • Un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa;

  • Uno stato analitico ed estimativo delle attività;

  • Un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

  • Elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;

  • L’elenco dei titolari di diritti reali o personale su beni di proprietà o in possesso del debitore. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;

  • Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.

Solamente nel caso di domanda con riserva, la documentazione da produrre è inizialmente ridotta ai bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai tre esercizi precedenti), all’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. La restante documentazione dovrà essere depositata nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. a) CCII.


Una volta depositata in Tribunale la domanda di accesso a uno degli strumenti di soluzione della crisi, questa deve essere comunicata dal cancelliere al registro delle imprese entro il giorno successivo. L’iscrizione in CCIAA è eseguita entro il giorno seguente (art. 40 co. 3 CCII). Le domande presentate da soggetti diversi dal debitore, invece, devono essere notificate a quest’ultimo a mezzo Pec.


Qualora la domanda di accesso a uno strumento di soluzione della crisi non abbia avuto successo, potrebbe aprirsi la liquidazione giudiziale. In dettaglio, il Codice della crisi prevede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale quando:


1) La domanda di accesso a uno strumento per la ristrutturazione non sia accolta;


2) La domanda di accesso sia dichiarata inammissibile o improcedibile;


3) In caso di “domanda con riserva”, quando sia decorso inutilmente o sia stato revocato il termine per il deposito della documentazione;


4) Il debitore non abbia depositato le spese di procedura;


5) Nei casi di mancata approvazione o omologazione dello strumento.


In queste ipotesi il Tribunale può dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei soggetti legittimati, una volta che sia stato accertato lo stato di insolvenza.



CIARI & ASSOCIATI S.T.P. - S.R.L.


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