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  • Writer's pictureCiari Associati S.t.p. - S.r.l.

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - COSTITUZIONE E RESPONSABILITA' DEI SOCI

Una delle principali caratteristiche delle S.n.c. è data dalla responsabilità sociale dei debiti.

La responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo è disciplinato congiuntamente dagli artt. 2291 c.c. – il quale prevede che << nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi >> - e 2304 secondo il quale << i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale >>. La normativa, quindi, disciplina una responsabilità dei soci delle società in nome collettivo:

a) Di tipo imperfetto, in cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente nei confronti dei debitori sociali, senza che sia ammesso patto contrario (diversamente dalle società semplici dove è possibile prevede patto contrario). Si ricorda che per “illimitatamente e solidalmente” si intende che i terzi creditori possono rivolgersi a uno qualsiasi dei soci e pretendere che quest’ultimo paghi non la sua singola quota di competenza, bensì l’intero importo del debito in questione. Sarà poi il singolo socio, una volta pagato l’intero debito, a rivolgersi agli altri soci per richiedere che gli venga restituita la parte del debito non di sua competenza;

b) E’ di tipo sussidiaria. Alle obbligazioni sociali risponde, anzitutto, la società e, solo ove il patrimonio sociale sia incapiente, i soci.

Passando alla costituzione, il contratto costitutivo della società in nome collettivo non prevede formalità particolari se non l’obbligatorietà della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) prevista, a pena di nullità, dall’art. 1350 c.c. qualora il conferimento abbia a oggetto:

- Proprietà di beni immobili o di diritti reali immobiliari;

- Il godimento di detti beni immobili a tempo indeterminato o per un tempo eccedente i nove anni.

Ciò significa che, qualora non si rientri nelle casistiche sopra esaminate di obbligatorietà della forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c., i soci potranno decidere alternativamente di costituire una S.n.c.:

1) Regolare (cioè iscritta al Registro delle imprese), con conseguente atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

2) Irregolare (cioè non iscritta al Registro delle imprese), con conseguente atto costitutivo di tipo verbale o con scrittura privata o per fatti concludenti.

Premesso come il contenuto dell’atto costitutivo è disciplinato dall’art. 2295 c.c., l’eventuale mancanza degli elementi indicati nel codice civile non determina l’invalidità del contratto di società, bensì la sola impossibilità di iscrizione al Registro delle imprese.

Di seguito esaminiamo alcuni dei punti principali in termini di contenuto dell’atto costitutivo.

I soci della S.n.c. possono essere:

- Persone fisiche, sia cittadini comunitari sia extracomunitari;

- Società di persone (studio Consiglio Nazionale del Notariato n. 5676 del 31/03/2005 e massima O.A.1. Comitato Triveneto dei Notai);

- Società di capitali;

- Enti quali associazioni e fondazioni, come da massima O.A.2. Comitato Triveneto dei Notai.

La ragione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (nome di un socio e l’indicazione di società in nome collettivo). Con l’art. 2292 co. 2 c.c., il legislatore ammette che nella ragione sociale venga conservato il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi acconsentano (in modo tacito o esplicito). In tal senso, si sottolinea come la normativa ammetta la possibilità di inserire nell’atto costitutivo una clausola per cui la ragione sociale conserverà l’originaria denominazione, indipendentemente dalla morte o dal recesso di taluno dei soci.

In merito all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2295 n. 3 c.c., “l’atto costitutivo della società deve indicare […] i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società”. Il legislatore ha lasciato ampia libertà ai soci in materia amministrativa, tant’è che l’atto costitutivo può riservare l’amministrazione a solo uno o più soci, portando alla distinzione tra soci amministratori e soci non amministratori, oltre alla possibilità di stabilire un modello di amministrazione congiunta o disgiunta. Facciamo presente come l’amministrazione può spettare anche a persone non fisiche (massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano del 18/05/2007). La mancata indicazione, tuttavia, non comporta l’irregolarità dell’atto costitutivo, trovando applicazione il modello legale con attribuzione dell’amministrazione e della rappresentanza a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (artt. 2257 co. 1 e 2266 co. 2 c.c.).

Anche per il potere di rappresentanza, la normativa consente alla società di derogare al regime legale (ad esempio riservando tale potere soltanto a uno o ad alcuni dei soci amministratori).

Ai sensi dell’art. 2295 n. 6 c.c., il contratto sociale deve contenere l’informativa dei conferimenti di ciascun socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione. Tale indicazione, in ogni caso, non è condizione essenziale per la costituzione di una società in nome collettivo alla luce del fatto poiché in caso di mancata menzione nell’atto costitutivo si presume che i conferimenti debbano essere fatti in denaro (art. 2342 co. 1 co.c.) dai soci in parti uguali tra di loro (art. 2253 co. 2 c.c.). Possono essere oggetto di conferimento qualsiasi bene o servizio suscettibile di valutazione economica quali, ad esempio:

- Beni in natura;

- Crediti;

- Servizi, cioè l’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società (c.d. socio d’opera).

In considerazione del fatto che la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro è rimessa alla discrezionalità dei soci – diversamente rispetto alle società di capitali dove è obbligatoria la perizia di stima redatta da un esperto -, anche per ciascuno di questi deve essere indicato il valore e il metodo di valutazione nell’atto costitutivo.

Il legislatore lascia massima libertà in materia di ripartizione degli utili e delle perdite, ammettendo la possibilità di pattuire una partecipazione ai risultati d’esercizio anche non proporzionali ai conferimenti. L’unico limite, si ricorda, è il divieto di patto leonino per il quale, si ricorda, è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Qualora niente sia indicato nell’atto costitutivo, si applicano i seguenti principi esplicati nell’art. 2263 c.c.:

- Gli utili e le perdite si presumono spettanti ai soci in modo proporzionale ai conferimenti;

- Qualora il valore dei conferimenti non sia determinato, le parti si presumono eguali;

- La parte spettante al socio d’opera è fissata dal giudice secondo equità.

- In caso di atto costitutivo che disciplini la distribuzione degli utili ma non quella delle perdite, quest’ultima deve intendersi nella stessa misura degli utili.


CIARI & ASSOCIATI S.T.P. - S.R.L.



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